(massima n. 1)
Nei procedimenti con pił imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309, comma quinto, c.p.p. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati.