(massima n. 1)
Ai fini del computo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, come dies a quo vale quello in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale medesimo, a nulla rilevando il diverso termine in cui l'indagato detenuto abbia presentato l'istanza al direttore dell'istituto di pena. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto del tutto irreprensibile la procedura, che si era svolta secondo le seguenti cadenze temporali: l'istanza, presentata al direttore dell'istituto di pena il 6 aprile 1998, era pervenuta il successivo 14 aprile nella cancelleria del tribunale del riesame, che, ricevuti gli atti il 18 aprile, aveva deliberato il 24 aprile 1998).