(massima n. 1)
Qualora, in sede di procedimento de libertate non sia stata dedotta dall'interessato la questione relativa all'inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma quinto, c.p.p., sul punto non si forma il giudicato cautelare, di guisa che la stessa č deducibile dinanzi al giudice del procedimento principale. (Nella specie, in precedente ricorso per cassazione, proposto avverso la decisione del tribunale del riesame, era stata dedotta la violazione dell'art. 309, comma quinto, c.p.p. sotto il profilo dell'incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte del pubblico ministero; e la S.C. ha ritenuto che tale deduzione non possa ritenersi equivalente a quella dell'inosservanza del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti allo stesso tribunale).