(massima n. 1)
In tema di riesame delle misure cautelari personali, nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura sia adottata dal giudice del dibattimento č fatto comunque obbligo all'autoritā procedente di trasmettere al tribunale del riesame, nei termini previsti, gli atti posti a sostegno della richiesta di misura cautelare, come previsto dall'art. 309, quinto comma, c.p.p.