(massima n. 1)
Non dą luogo a perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., la mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, del fascicolo degli atti investigativi compiuti dalla difesa ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p.