(massima n. 1)
Avendo l'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332 trasformato da «meramente ordinatorio» a «perentorio» il termine previsto per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero (art. 309, commi quinto e decimo c.p.p.) — i decreti autorizzativi delle intercettazioni devono essere allegati non solo agli atti trasmessi al Gip a fondamento della richiesta della misura cautelare, ma anche — successivamente — al tribunale in sede di riesame (o di appello ex art. 310 c.p.p.), a pena di inutilizzabilità rilevabile d'ufficio delle conversazioni intercettate (sempreché il procedimento di riesame di svolga in epoca successiva all'entrata in vigore della novella citata), entro e non oltre il «quinto giorno» indicato dal menzionato comma quinto dell'art. 309 c.p.p.