(massima n. 1)
La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni, pur non dando luogo a perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10,c.p.p., quando detti decreti non siano stati a suo tempo neppure trasmessi al giudice cui era stata richiesta l'applicazione della medesima misura, va tuttavia considerata, verificandosi tale ultima ipotesi, come causa di inutilizzabilitą dei risultati conseguiti mediante l'intercettazione, posto che l'allegazione dei decreti agli atti che il pubblico ministero deve trasmettere al giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.p. costituisce un obbligo finalizzato a far sģ che possa essere vagliata la legittimitą e l'ammissibilitą delle disposte operazioni; finalitą, questa, non realizzabile con la semplice indicazione degli estremi dei decreti stessi, dovendosi escludere una presunzione di legittimitą di questi ultimi in difetto di eccezioni contrarie.