(massima n. 1)
L'obbligo, previsto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p. di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano gią nella disponibilitą della difesa, con possibilitą, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza.