(massima n. 1)
Il c.d. giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo e trasmesso al tribunale del riesame a norma dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., ma non sugli atti prodotti in udienza a norma del comma nono del medesimo articolo qualora l'organo del riesame non li abbia presi in alcuna considerazione. È pertanto legittima la nuova applicazione del provvedimento coercitivo sulla base di tali ulteriori elementi, restando rimesso alla strategia del pubblico ministero se procedere allavia della impugnazione della ordinanza del tribunale del riesame per omessa motivazione sulla documentazione prodotta o presentare una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare allegando fonti indiziarie in precedenza non valutate.