(massima n. 1)
L'azione di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, al pari di quella di riduzione in pristino, ricollegandosi ad una obbligazione propter rem, deve essere proposta nei confronti del proprietario dello stabile che si trova nella obiettiva situazione lesiva del diritto del vicino, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia stato da altri realizzato.