(massima n. 1)
In tema di atti da trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p. (norma da interpretare sulla base di criteri sostanziali, evitando quindi di privilegiare viete soluzioni formalistiche), deve ritenersi che non rientri necessariamente tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini il verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida dell'arresto o del fermo, dovendo darsi luogo alla trasmissione di tale atto solo qualora esso contenga in concreto elementi di favore che poi vengano apprezzati come tali dal tribunale del riesame. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., in un caso in cui, in sede di convalida dell'arresto, il coindagato, nel cui bagaglio erano stati rinvenuti oggetti di contrabbando e sostanze stupefacenti, aveva escluso ogni coinvolgimento del ricorrente, del quale si era trovato in compagnia a bordo della medesima autovettura su cui era trasportato anche il suddetto bagaglio).