(massima n. 1)
L'omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, espressamente menzionati nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p., determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p., in quanto trattasi di atti di natura sostanziale, essenziali per delineare il quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa.