(massima n. 1)
L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, costituendo palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento, č sanzionato con la nullitā assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma 1, lettera c) e 179, comma 1, c.p.p. per il caso di omessa citazione dell'imputato. Tale nullitā non determina, tuttavia, la perdita di efficacia della misura cautelare, che ha luogo nella sola ipotesi di decisione non intervenuta nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del giudice del riesame. (Fattispecie relativa a riesame di misura cautelare reale).