(massima n. 1)
In tema di riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale, il termine di tre giorni previsto dall'art. 309 comma ottavo c.p.p., essendo stabilito con riferimento al momento finale, va computato ex art. 172, comma quinto, c.p.p., perciò a giorni liberi e interi. Quando in udienza si faccia rilevare la sua violazione, la parte non ha diritto ad un nuovo termine di tre giorni, ma all'integrazione fino a quello minimo previsto dalla legge.