(massima n. 1)
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e perciò per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che illegittimamente il Gip avesse dichiarato inammissibile l'opposizione presentata non dal difensore di fiducia, ma da altro professionista non appositamente designato in sostituzione del primo, rilevando come fosse sufficiente, ai fini della regolarità della presentazione, l'annotazione delle generalità del presentatore da parte del cancelliere).