(massima n. 1)
In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il termine libero di tre giorni, previsto dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., per la notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza all'imputato e al suo difensore può, al pari di tutti i termini stabiliti in favore di una parte, costituire oggetto di rinuncia, la quale è formalmente intervenuta quando il difensore ha rinunciato a sollevare qualunque eccezione sul punto.