(massima n. 1)
Ai fini della notifica degli avvisi ai difensori nel corso delle indagini preliminari, in mancanza degli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 65 att. c.p.p. (elezione di domicilio nel circondario), l'avviso dell'udienza camerale fissata per il procedimento relativo all'impugnazione di un'ordinanza de libertate deve essere notificato presso il presidente del Consiglio dell'Ordine, essendo irrilevante che dagli atti del procedimento risulti l'effettivo domicilio di svolgimento dell'attivitą forense da parte del difensore, in quanto il comma primo del suddetto articolo si applica solo in ambito processuale e non in sede di indagini preliminari).