(massima n. 1)
La sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 31 gennaio 1991, nel ritenere che l'ottavo comma art. 309 in relazione al terzo comma dell'art. 127 c.p.p. vada interpretato nel senso che non č vietata la comparizione dell'indagato ove ne sia stata fatta richiesta o anche d'ufficio, non ha inteso riconoscere all'interessato detenuto fuori della circoscrizione il pieno diritto ad essere sentito dal giudice del riesame fuori dell'ipotesi in cui siano prese in considerazione questioni di fatto concernenti la condotta dell'indagato nelle quali egli voglia interloquire per contestare le risultanze probatorie o indicare circostanze a lui favorevoli. Resta, infatti, ferma la facoltā del giudice di disattendere istanze di audizione formulate genericamente o defatigatorie senza violazione del diritto alla difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Corte costituzionale, ma suscettibile di subire adattamenti ed anche restrizioni qualora giustificati da altre disposizioni o principi di rango costituzionale, quali ragioni di sicurezza o economia processuale.