(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, per il combinato disposto di cui agli artt. 127 comma terzo, 309 c.p.p. e 101 comma secondo att., la sospensione della decorrenza del termine di cui all'art. 309 comma decimo è disposta nell'esclusivo interesse dell'imputato - detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice -, ad essere sentito, e che ne abbia fatta richiesta; la sospensione stessa non viene caducata ex tunc, dalla sopravvenuta impossibilità di sentire l'imputato fuori della circoscrizione del tribunale; e il termine, nel caso in cui ciò si verifica, incomincia a decorrere dal momento in cui perviene tale notizia al giudice del riesame.