(massima n. 1)
Nei procedimenti camerali disciplinati dall'art. 127 c.p.p. (fra i quali rientra, per il richiamo contenuto nell'art. 310, comma primo, c.p.p., quello avente ad oggetto l'appello avverso ordinanze in materia cautelare), il mancato avviso, al difensore dell'interessato, dell'udienza fissata dal magistrato di sorveglianza per l'audizione dell'interessato stesso (quando costui sia detenuto o internato in luogo non compreso nella circoscrizione del giudice procedente), può dar luogo soltanto a nullità non assoluta, soggetta, come tale, fra l'altro, alla disciplina dettata dall'art. 182 c.p.p. Detta nullità, pertanto, in quanto afferente ad atto cui la parte ha (necessariamente) assistito, va eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto medesimo o, al più tardi, immediatamente dopo.