(massima n. 1)
In tema di procedimento in camera di consiglio, qualora l'interessato abbia richiesto di essere sentito prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo ove trovasi detenuto, sussiste l'obbligo di tale organo giudiziario di provvedere direttamente all'incombente, non potendo tale adempimento, che costituisce espletamento di attivitą giurisdizionale, essere delegato alla polizia penitenziaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva deciso confermando la misura cautelare impugnata nonostante l'indagato, detenuto in luogo diverso, fosse stato sentito dalla polizia penitenziaria alla quale il magistrato di sorveglianza «stante l'urgenza» aveva delegato l'audizione richiesta dall'interessato ai sensi dell'art. 127, terzo comma, c.p.p.).