(massima n. 1)
L'art. 309, ottavo comma, c.p.p., nello stabilire che l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima, prevede un termine dilatorio entro il quale una determinata attività non può essere compiuta. Di conseguenza, il fatto che l'ultimo giorno di detto termine coincida con un giorno festivo non comporta nessuna proroga e non ha alcuna rilevanza processuale, non dovendo le parti compiere attività alla quale sia di ostacolo la normale chiusura al pubblico degli uffici giudiziari nei giorni festivi.