(massima n. 1)
Qualora, nell'ambito del procedimento di riesame, in cui trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia fatto richiesta di essere sentito direttamente o tramite videoconferenza e tale richiesta sia stata — legittimamente — respinta per genericità e per indisponibilità delle necessarie attrezzature tecniche, essa va comunque considerata come valida manifestazione della volontà del richiedente di essere, quanto meno, ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, senza che occorra, a tal fine, la proposizione di una nuova, specifica istanza corredata da apposita motivazione; requisito, quest'ultimo, occorrente soltanto quando si voglia ottenere l'audizione diretta, in deroga alla regola generale secondo cui si ha soltanto diritto all'audizione da parte del magistrato di sorveglianza.