(massima n. 1)
Le norme che disciplinano la competenza territoriale trovano applicazione nel procedimento, in mancanza di diversa previsione transitoria, secondo il principio del tempus regit actum, ma non determinano lo spostamento della competenza che si sia già radicata. Per tale ragione perciò deve trovare immediata applicazione la previsione contenuta nel D.L. 10 maggio 1996, n. 250, successivamente reiterato, secondo la quale la competenza del tribunale del riesame è attribuita al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello, ma tale norma non è riferibile alle richieste di riesame presentate prima della sua entrata in vigore e pendenti a tale momento poiché la presentazione della richiesta ha radicato la competenza territoriale secondo i criteri anteriormente vigenti.