(massima n. 1)
In tema di violazione delle norme sulle distanze legali fra le costruzioni, l'art. 872 c.c. concede al proprietario del fondo vicino, che dalla violazione della disciplina lamenti un danno, oltre l'azione risarcitoria aquiliana di natura obbligatoria, quella ripristinatoria di natura reale. Quest'ultima azione, volta all'eliminazione fisica dell'abuso, deve essere proposta necessariamente nei confronti del proprietario della costruzione illegittima anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare. L'azione risarcitoria diretta, invece, alla tutela non del diritto domenicale fondiario, ma dell'integrità anche economica del suo oggetto, può essere esercitata anche nei confronti dell'autore materiale dell'edificazione illegittima, al fine di ottenere la condanna al ristoro del danno per gli effetti economicamente pregiudizievoli dell'illecito aquiliano.