(massima n. 1)
Nel caso di istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice a quo), la stessa, per il principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere trasmessa al giudice competente (giudice ad quem), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta.