(massima n. 2)
La mancata trasmissione al tribunale del riesame, in violazione di quanto previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., di taluno fra gli atti a suo tempo presentati dal pubblico ministero al giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.p. comporta, quando trattisi di atti a contenuto sostanziale con esclusione, quindi, di quelli che, come la richiesta di applicazione della misura cautelare, abbiano una mera funzione di impulso procedimentale la perdita di efficacia della misura anzidetta, ai sensi del comma 10 del citato art. 309, senza che, onde evitare tale conseguenza, possa operarsi alcuna distinzione in base al contenuto favorevole, sfavorevole o neutro degli atti in questione, ovvero farsi ricorso al c.d. criterio di «resistenza», basato sulla valutazione dei soli elementi di cui il tribunale ha acquisito la disponibilitą.