(massima n. 1)
L'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra la data di udienza del riesame e la notifica del relativo avviso al difensore da luogo ad una nullitą di ordine generale, dalla quale, tuttavia, non discende l'inefficacia della misura se il tribunale si sia pronunciato entro il termine di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.