(massima n. 1)
Poiché, in base all'art. 309, comma nono, c.p.p., il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso», deriva che la motivazione del tribunale è idonea a integrare e completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura, così da sanare, in tal caso, la nullità derivante dalla mancata osservanza dell'art. 292, comma secondo, lett. c), c.p.p.