(massima n. 2)
Nel caso in cui più coindagati, raggiunti da provvedimenti applicativi di misure coercitive, abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo in cancelleria degli atti relativi ai primi richiedenti, ancorché comprensivi di quelli concernenti gli altri, non vale a far decorrere anche nei riguardi di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309, comma 9 c.p.p. per la decisione, essendo necessario, a tal fine, che il tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro o notizia che sono già pervenuti tutti gli atti indispensabili al riesame. Per l'instaurazione del contraddittorio, inoltre, non è necessario che gli atti siano materialmente acquisiti al fascicolo, ma è sufficiente che siano posti nella disponibilità giuridica delle parti che debbono attivarsi per prenderne visione.