(massima n. 1)
A differenza della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, di modo che le affermazioni contenute nella relativa motivazione, qualora non trovino rispondenza nel dispositivo, non sono, di per sé sole, suscettibili di conseguenze giuridiche, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata, sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso (Fattispecie relativa a ordinanza conclusiva di procedimento di riesame, nel cui dispositivo figuravano, per macroscopico e riconoscibile errore di fatto, le generalità di persona diversa da quella, correttamente indicata nella motivazione della decisione, alla quale questa si riferiva).