(massima n. 1)
In tema di provvedimenti di sequestro, dal combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, c.p.p., deriva la possibilitą del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame, ancorché quest'ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall'adesione alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria; per contro, il tribunale del riesame deve rilevare la nullitą del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione.