(massima n. 1)
zioni Unite, , 22 ottobre 1996, n. 16, , (c.c. 19 giugno 1996), Di Francesco.Il giudice del riesame, in sede di rinvio, non è vincolato all'esame di quanto ritenuto e valutato dal giudice che ha applicato la misura, essendo giudice di merito senza limiti di devoluzione, a differenza di quello di appello, secondo le previsioni dell'art. 309, comma primo e sesto, c.p.p., ed avendo la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione (art. 309, comma nono seconda parte, c.p.p.). Ciò implica che il giudizio di riesame non è limitato dal cosiddetto giudicato cautelare ma, anzi, è idoneo a formularlo. Al giudice del riesame, poi, che può decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, non è preclusa l'utilizzazione di un atto acquisito dopo il provvedimento di custodia e prodotto dal P.M. per contrastare le ragioni della difesa