(massima n. 1)
Avuto riguardo alla portata generale della regola dettata dall'art. 627, comma secondo, c.p.p., secondo cui «il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza č stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge», deve ritenersi che, in materia di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari, trovi applicazione, anche in sede di rinvio, il disposto di cui all'art. 309, c.p.p., nella parte in cui prevede che il tribunale addotti la propria decisione «anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza» e, quindi, necessariamente, avendo riguardo alla situazione attuale, quale emergente anche dai detti elementi, sempre che, naturalmente gli stessi, in quanto non incidenti sulla originaria legittimitą del provvedimento custodiale, non debbano trovare la loro naturale collocazione nell'ambito di una richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare, da proporsi ai sensi dell'art. 299 c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale del riesame che, in sede di rinvio a seguito di annullamento per mancata motivazione sulle esigenze cautelari, aveva confermato l'ordinanza custodiale sulla base della situazione attuale, quale emersa dalla nuova udienza di trattazione).