(massima n. 1)
In tema di riesame di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (anche attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris), esso può confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha — in sostanza — lo stesso potere di cognizione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame, richiesto di annullare un provvedimento di perquisizione e sequestro emesso con riferimento ad una ipotesi di appropriazione indebita — reato che si assumeva, da parte dell'indagato, insussistente — ebbe ad operare correttamente, riqualificando come bancarotta documentale e patrimoniale il fatto e confermando, con riferimento a tale ultimo reato, il provvedimento del P.M.).