(massima n. 1)
In sede di riesame č possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, comma 9 c.p.p. laddove consente al Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento. (Fattispecie in cui il Tribunale aveva confermato la misura cautelare per esigenze di tutela della collettivitą anziché per il pericolo di fuga cui faceva riferimento l'ordinanza applicativa).