(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'indagato, internato o detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, abbia fatto richiesta di esser sentito, si verifica sospensione dei termini previsti dal comma decimo dell'art. 309 c.p.p. fin quando il tribunale del riesame non abbia ricevuto gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza. Poiché, per altro, tale previsione è posta dall'ordinamento a tutela dell'indagato, se l'atto assunto dal predetto magistrato non è, per qualsiasi ragione, valido, esso deve necessariamente essere rinnovato ed il conseguente rinvio dell'udienza camerale comporta il prolungamento del termine di sospensione, sino al momento in cui non giungano all'organo giudicante gli atti nuovamente e validamente assunti dal magistrato di sorveglianza.