(massima n. 1)
In sede di riesame č possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, nono comma, c.p.p. laddove consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento. (Nella specie, il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p., diverse da quelle previste dalla lett. b) dello stesso articolo ritenute nell'ordinanza applicativa della misura e prospettate dal pubblico ministero al giudice).