(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, nell'ipotesi in cui, a seguito di appello del pubblico ministero avverso il diniego di adozione della misura da parte del giudice per le indagini preliminari, il provvedimento restrittivo venga adottato dal tribunale del riesame, il provvedimento medesimo deve contenere tutti gli elementi la cui mancanza determina la nullità dell'ordinanza del Gip, posto che di essa fa le veci, riveste la stessa natura giuridica e produce gli stessi effetti, essendo in ogni caso indispensabile, benché al provvedimento del tribunale non si richieda la stessa struttura, sotto il profilo formale, di quello del giudice di prime cure, potendo non essere necessaria l'indicazione delle generalità dell'imputato o degli elementi che servano ad identificarlo, se ciò emerge aliunde, la precisazione dell'imputazione — quanto a modalità del fatto storico e circostanze di tempo e di luogo, nonché a qualificazione giuridica e individuazione di eventuali aggravanti — ai fini della delimitazione del thema decidendum e della tutela dell'esercizio del diritto di difesa.