(massima n. 2)
L'imputato o l'indagato in stato di custodia cautelare nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale, che assuma la sussistenza di una ipotesi di cosiddetta «contestazione a catena» e, conseguentemente, del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, deve presentare istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini al giudice che ha la disponibilità del procedimento e, in caso di rifiuto, può impugnare con appello al tribunale indicato nell'art. 309, settimo comma, c.p.p. il provvedimento, ma non può impugnare direttamente davanti al detto tribunale la ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., poiché la cosiddetta contestazione a catena non incide sul provvedimento in sé, ma soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare.