(massima n. 1)
Sono illegittimi costituzionalmente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui precludono, al giudice delle impugnazioni (tribunale del riesame o di appello) il controllo del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, secondo l'interpretazione di recente avallata dalle sezioni unite della Cassazione.