(massima n. 1)
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti limitativi della libertą personale, non sono deducibili, né rilevabili di ufficio, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dell'art. 309 c.p.p. (Nella specie si trattava di asserita inefficacia della misura per il mancato interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.: questione da sollevare secondo la S.C. dinanzi al giudice del procedimento principale).