(massima n. 1)
Se la questione della decorrenza dei termini di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. non sia stata dedotta o sollevata d'ufficio nel procedimento di riesame, la stessa non può essere dedotta davanti al giudice del procedimento principale, essendosi su di essa formato il giudicato cautelare. Infatti, il principio introdotto dalla giurisprudenza secondo cui il giudicato cautelare copre il dedotto ma non il deducibile, si riferisce alle questioni di merito e non già alle questioni di carattere processuale relative al procedimento incidentale de libertate, che devono ritenersi definitivamente precluse — e quindi non deducibili né rilevabili d'ufficio — a seguito dell'avvenuta conclusione del procedimento che ha accertato definitivamente la legittimità della custodia cautelare.