(massima n. 1)
Nei casi di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., quale effetto automatico della mancata trasmissione degli atti nel termine prescritto dal comma quinto della medesima disposizione, è irrilevante che la questione non sia stata dedotta nel procedimento incidentale de libertate ovvero che il giudice non abbia rilevato d'ufficio l'intervenuta decadenza, atteso che la domanda dell'imputato volta a far valere l'inefficacia è diretta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, costituzionalmente garantito dall'art. 13 Cost., ed ha natura di mera azione di accertamento della sopravvenuta caducazione della misura cautelare, proponibile in qualsiasi tempo, con l'unico limite della preclusione costituita dal giudicato endoprocessuale nel caso in cui la questione abbia già formato oggetto di decisione. (Fattispecie in cui gli atti erano pervenuti al tribunale del riesame oltre il quinto giorno dalla presentazione dell'istanza, ma l'inefficacia non era stata né dedotta nel procedimento incidentale de libertate né rilevata dal giudice; la Corte di cassazione, in base ai principi enunciati, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame dichiarando l'inefficacia delle misura cautelare).