(massima n. 1)
La facoltà, riconosciuta al tribunale del riesame dall'art. 309, nono comma, c.p.p., di utilizzare ulteriori elementi per la decisione è subordinata alla duplice condizione che tali elementi, i quali se documentati, assumono la qualità di atti del procedimento, gli siano offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell'udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l'instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'acquisizione ex officio agli atti del procedimento di dichiarazioni di una parte, in quanto espressione di una facoltà istruttoria da parte del tribunale del riesame non riconosciutagli dalla legge ex art. 191 c.p.p.).