(massima n. 1)
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura (nel caso di specie, le esigenze cautelari), precludendo con una rinunzia ai motivi l'esame dei gravi indizi.