(massima n. 1)
Anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non č preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale tale misura č stata applicata, non risultando alterata la portata della dichiarazione di incostituzionalitā dell'art. 309 c.p.p. intervenuta con sentenza 15 marzo 1996, n. 71 della Corte costituzionale.