(massima n. 1)
Il sindacato di legittimità dell'ordinanza del tribunale del riesame non può avvalersi della sopravvenienza intervenuta successivamente alla decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione. (Nella specie, il fatto sopravvenuto era consistito nella declaratoria di incostituzionalità dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., per effetto della sentenza n. 265 del 2010 della Corte cost., quanto alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria per i reati sessuali. La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che il ricorrente può far valere il mutato quadro normativo con richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti al G.i.p.).