(massima n. 1)
In tema di c.d. giudicato cautelare, il limite del dedotto per la parte non coincide in alcun modo con il rilevato d'ufficio da parte del giudice. Ed invero, mentre l'arco concettuale di dedotto-deducibile riguarda i poteri dispositivi della parte interessata e non influisce sulla validità del provvedimento del giudice, quello costituito dal rilevato-rilevabile d'ufficio concerne il potere del giudice, il cui mancato esercizio può provocare un vizio del provvedimento. Ne consegue che mentre la parte può riservarsi di dedurre in altra sede quanto non immediatamente dedotto, il mancato rilievo d'ufficio di un vizio, che si sarebbe dovuto rilevare, provoca a sua volta un vizio della decisione finale; tale vizio, tuttavia, è suscettivo di essere sanato dall'acquisita definitività del provvedimento. Sicché sarà onere della parte far valere immediatamente con i mezzi di impugnazione a sua disposizione gli errores derivanti dal mancato rilievo d'ufficio di determinate circostanze, incorrendo diversamente nella preclusione endoprocessuale ossia nella formazione di un giudicato sul punto. (Fattispecie in cui la parte non aveva impugnato nei termini prescritti il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p., con la conseguenza che la questione del vizio del procedimento di riesame doveva ritenersi definitivamente preclusa).