(massima n. 1)
In tema di impugnazioni de libertate, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di revoca per ragioni attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, abbia esorbitato dalla richiesta effettuando rilievi anche sul quadro di gravità indiziaria, non determina l'ampliamento dell'originario “petitum”. Ne deriva che il giudice dell'appello cautelare non è tenuto ad esaminare le censure concernenti tale parte del provvedimento impugnato, rivolte avverso motivazione superflua e quindi irrilevante, come tale inidonea ad essere attinta dai motivi di gravame ai sensi dell'art. 310 c.p.p.